Qui di seguito puoi trovare alcuni articoli dello statuto di Energetica Cer.
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ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore – CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: “EnergEticaCer ETS”, da ora in avanti detta “associazione”, con sede legale nel Comune di San Casciano In val di Pesa e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L’acronimo ETS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2
(Scopo, finalità, attività)

L’associazione è autonoma ed ha per scopo la creazione di CER, Comunità Energetiche Rinnovabili, nel rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, art. 31, emanato in attuazione della Direttiva UE 2018/2001 dell’11 dicembre 2018, recante indicazioni sulla promozione dell’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili.

L’associazione persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale, la seguente attività di interesse generale, di cui all’art. 5, co. 1 CTS: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’associazione intende:

  1. Aggregare, anche in altre associazioni o forme giuridiche, consumatori finali e prosumer di energia da fonti rinnovabili.
  2. Rappresentare gli interessi degli iscritti in ogni luogo fisico o virtuale.
  3. Supportare attività di ricerca e sviluppo di tecnologie per la produzione di energia rinnovabile
  4. Promuovere la diffusione e la conoscenza delle fonti rinnovabili, delle Cer, delle tecnologie volte al risparmio energetico.
  5. Partecipare a progetti pubblici o privati di abbattimento della CO2 emessa, anche tramite progetti di riforestazione.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.
L’individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione. 
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

L’Associazione rispetta le indicazioni delle comunità energetiche; a titolo esemplificativo ma non esaustivo quelle indicate dal contratto di diritto privato di cui all’art. 31 bis del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, descritte inoltre al par. 2.1.1 delle Regole Tecniche approvate dal GSE in data 20 dicembre 2020 e successive integrazioni applicative.

ART. 3
(Ammissione, numero e tipologie di associati)

Il numero degli associati è illimitato e la partecipazione è aperta e volontaria.

Nel rispetto della legislazione vigente, possono aderire all’associazione solo persone fisiche, piccole o medie imprese (purchè la partecipazione alla comunità non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale delle PMI stesse), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/2021, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile. Sono espressamente escluse dalla compagine associativa le grandi imprese, e le società che hanno per oggetto sociale la vendita, distribuzione, commercio, di energia, con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00.
L’associazione deve prevedere almeno due clienti finali ed un produttore/consumatore.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda che contenga:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • qualificarsi come persona fisica, piccola o media impresa, Associazione con personalità giuridica di diritto privato, ente territoriali o autorità locale, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, amministrazione comunale, ente di ricerca e formazione, ente religioso, del terzo settore e di protezione ambientale.
  • una dichiarazione di non avere come oggetto sociale la vendita, distribuzione, commercio, di energia, con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00, e comunque non effettuare tale attività in via prevalente
  • la comunicazione dei codici POD dei punti di connessione sul territorio di interesse dell’Associazione.

L’associato, con la richiesta di adesione, dà mandato al Comitato di gestione, o a soggetto da esso incaricato, di inserirlo nel portale del GSE per la richiesta di incentivi.
L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati posso essere:

  • Fondatori: coloro che costituiscono l’associazione sottoscrivendone l’atto costitutivo;
  • Ordinari: coloro che richiedono l’adesione e versano l’eventuale quota associativa; possono essere soci ordinari sia i produttori che i consumatori;
  • Sostenitori: coloro che richiedono l’adesione  in un apposito albo tenuto presso l’associazione. Non versano nessuna quota associativa. Possono essere sostenitori solo i consumatori. Non hanno diritto a nessun beneficio economico derivante dalla gestione dell’energia condivisa, ma devolvono la loro quota a progetti da loro indicati, compatibilmente con lo statuto e le regole dell’Associazione.
  • Onorari: persone di provata esperienza nel settore delle energie rinnovabili, nel volontariato, nell’associazionismo del territorio. Le persone fisiche che sono nominate onorari, in quanto rappresentanti di un’Associazione, decadono al momento della perdita della carica nella Associazione di provenienza. Possono essere nominati dall’Organo di amministrazione su richiesta dell’Assemblea, di uno qualunque degli altri associati, o dietro richiesta. La valutazione, se ricorrono le cause per essere nominati Onorari, è di esclusiva spettanza dell’Organo di amministrazione ed è insindacabile. Tali associati non sono tenuti al pagamento della quota associativa, possono essere inseriti in uno degli organi di controllo al pari di altri associati ma non ne determinano la composizione, non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell’energia condivisa.

ART. 6
(Organi)

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;
  • l’Organo di amministrazione;
  • il Presidente;
  • l’eventuale Organo di controllo;
  • i Comitati territoriali;
  • il Presidente del comitato di area.

ART. 12
(Comitati di Area)

Ogni area geografica, corrispondente alla cabina primaria di trasformazione, ha un proprio Comitato di indirizzo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti.

Tale Comitato opera con le stesse modalità di convocazione e comunicazione degli Organi di controllo; al suo interno nomina un Presidente che lo guida con gli stessi poteri e le stesse modalità del Presidente.
Spetta al Comitato di Area adoperarsi al fine di incrementare il numero degli aderenti.
Il Comitato decide come devolvere gli importi che lo statuto assegna alla propria area per contributi ad associazioni del territorio (vedi art. 21, comma 1).
Il Comitato decide come utilizzare gli importi che lo statuto assegna alla propria area per lo sviluppo e la promozione della cultura Etica, Sostenibile e di cura dell’ambiente che l’Associazione sostiene (vedi art. 21, comma 2).
Gli importi maturati in ogni esercizio sono resi disponibili dopo lo svolgimento dell’Assemblea e l’approvazione del bilancio di esercizio.
Nel momento della convocazione dell’Assemblea, il Presidente, o il Tesoriere se nominato, comunica al Presidente del Comitato di Area le risultanze delle scritture contabili in merito alla disponibilità di fondi.
Per tali elargizioni il Comitato di Area non dispone di propri strumenti bancari, ma comunica al presidente, o al Tesoriere se nominato, le destinazioni delle spettanze.

Il Comitato viene eletto dai componenti afferenti all’area durante l’assemblea per l’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui il loro numero ha superato le 10 unità. Fino al raggiungimento di tale numero l’area non avrà autonomia decisionale. Gli eventuali fondi spettanti saranno utilizzati dall’Organo di amministrazione per le stesse finalità.

Il Comitato di Area è il Soggetto Responsabile del riparto dell’energia condivisa. Le regole della ripartizione dei benefici economici sono stabilite dal successivo art. 21.

ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Come associarsi:

Modulo associativo persona fisica


Modulo associativo persona giuridica


Modulo associativo Enti diversi

Ferme restando le disposizioni di legge, viene elencata qui di seguito la ripartizione dei premi:

  1. Somme destinate a finalità sociali e di aiuto alle associazioni del territorio: sono riservati € 5,00 ogni MWh premiato; si aggiungono a tali cifre il 50% delle quote elargite dai soci sostenitori, se non espressamente dedicati a soggetto ammissibile.
  2. Somme destinate a finalità di sostegno e sviluppo delle energie rinnovabili, della tutela del territorio, della divulgazione della cultura sostenibile: sono riservati € 5,00 (cinque/00) ogni MWh premiato: si aggiungono a tali cifre il 50% delle quote elargite dai soci sostenitori, se non espressamente dedicati a soggetto ammissibile.
  3. Somme destinate al funzionamento della associazione: sono riservati € 20,00 ogni MWh premiato.
  4. Somme destinate ai produttori/consumatori.

La restante parte dei premi, sottratte le voci dei punti 1 – 2 – 3, saranno divise al 75% al produttore che ha generato l’energia premiata ed al 25% al consumatore che ha assorbito l’energia premiata.

Le somme dei punti 1 e 2 saranno erogate dopo la decisione del Comitato di Area, ovvero dell’Organo di amministrazione.

Le somme dei punti 3 e 4 saranno erogate entro 15 giorni dal ricevimento dell’accredito da parte del GSE. Durante l’anno saranno accreditati importi in acconto corrispondenti all’80% del dovuto teorico sulla base dei punti da 1) a 4). All’approvazione del bilancio saranno fatti i conguagli annuali, con le verifiche della quota eccedentaria e la regolazione delle spettanze.

I bonifici saranno effettuati solo al maturato di un importo minimo di € 50,00 e comunque in occasione della regolazione delle eccedenze dell’anno precedente.